Spesso ne sentiamo parlare, ma cosa sono esattamente le colonie feline?
Le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata (persino condominiale), eventualmente accuditi e nutriti grazie all’aiuto di volontari.
I gatti nelle città vivono in gruppi definiti “colonie feline”. Questi gruppi, composti da un numero più o mene numeroso di soggetti, sono vere e proprie aggregazioni strutturate legate ad un luogo, “territorio”, in cui i gatti trovano le risorse necessarie per sopravvivere, cibo e rifugi adatti, e per riprodursi. Di conseguenza quando un gruppo di felini si “impossessa” di un territorio, lo difende dall’intrusione di gatti estranei.
All’interno della stessa colonia sono presenti sia maschi che femmine; queste ultime formano gruppi matriarcali composti da gatte, generalmente imparentate tra loro, insieme a piccoli e a maschi non ancora maturi sessualmente.
I membri del gruppo si riconoscono tra loro probabilmente per un “odore tipico della colonia”; un gatto nuovo viene inizialmente rifiutato e allontanato con eccezione a volte dei gattini o di gatti anziani.
Tra le femmine si osservano spesso comportamenti amichevoli, quali strofinarsi con la coda alzata, toccarsi il naso, pulirsi reciprocamente, dormire assieme fino instaurare una vera e propria cooperazione per l’allattamento e l’accudimento dei gattini.
Comportamenti amichevoli si osservano anche tra le femmine e maschi adulti ma non tra maschi adulti dello stesso gruppo tra cui si instaura una sorta di tolleranza reciproca regolata da una gerarchia con presenza di soggetti dominanti. Tali soggetti, di solito i maschi più grossi e aggressivi, sono in grado di annunciare e imporre il proprio status mediante l’occupazione di luoghi specifici e con priorità nell’alimentarsi. All’interno della colonia gli scontri gravi sono comunque rari, mentre sono più frequenti i combattimenti “ritualizzati” con minacce ma senza scontro finale.
Questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo.
Le colonie feline censite sono di proprietà del Comune ove vengono registrate e gestite da un responsabile, un referente, solitamente un volontario, incaricato alla gestione e per tutto ciò che attiene il suo mantenimento.
I gatti appartenenti alle colonie feline vengono sterilizzati dall’Autorità Sanitaria Locale o in seguito a convenzioni, dalla struttura di competenza che provvede, in seguito, al loro reinserimento nella colonia di appartenenza.
La colonia felina è per definizione stanziale, ciò significa che non può essere rimossa, a meno che non vi siano ragioni di sanità pubblica quali, ad esempio, motivi di carattere igienico-sanitario o in casi di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell’uomo e degli animali.
I gatti che vivono in libertà possono essere catturati solo per comprovati motivi sanitari (cura e sterilizzazione). Vi provvedono i servizi veterinari, anche con l’ausilio delle associazioni protezionistiche o dei volontari che accudiscono la colonia. I felini non possono in nessun caso essere spostati.
E’ bene ricordare che i gatti liberi sono tutelati, in Italia, dalla Legge Nazionale fino ai Regolamenti Comunali:
La legge nazionale
La legge nazionale che ha riconosciuto e che tutela le colonie feline è la Legge n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”).
L’art. 1 della disposizione normativa menzionata è chiara nello stabilire che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».
Definite le premesse, la stessa Legge, negli articoli successivi, si occupa precipuamente delle colonie feline. L’art. 2, “Trattamento dei cani e di altri animali di affezione”, stabilisce, al comma VII, che «È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà». Ancora, al comma VIII, precisa: «I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo». La disposizione, nei successivi commi IX e X, statuisce che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili e che gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Si può ricordare, infine, l’articolo 4,“Competenze dei comuni”, che, al comma secondo, prevede: «I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2».
Pertanto:
- I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, “sia esso pubblico o privato”, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
- I Comuni, le Aziende USL con la collaborazione delle associazioni censiscono le zone in cui esistono colonie feline.
- Le associazioni animaliste possono richiedere al Comune, d’intesa con l’ AUSL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti,
- La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni
- I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi Veterinari dell’ AUSL o dalle Associazioni in seguito a convenzione con il comune. I gatti sterilizzati, identificicati con microchip ove possibile, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
- Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni hanno il dovere di favorire e tutelare le colonie feline.
- La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo per motivi di grave e incurabile malattia o comprovata pericolosità.
I compiti degli enti locali
Le colonie feline, siano esse censite o meno, sono riconosciute e tutelate dalla Legge italiana che attribuisce ai Comuni la responsabilità degli animali randagi presenti sul proprio territorio, con il conseguente obbligo per l’Ente di costruire e gestire (direttamente o indirettamente) le strutture necessarie alla loro corretta custodia e mantenimento.
ll Sindaco, altresì, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
Trattando un tale tema, non può non citarsi Beryl Reid:
«Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senz’altro un privilegio».
Fondamentale che si seguano norme igienico-sanitarie per la gestione della colonia quali:
- distribuire il cibo a ore fissate in modo che i gatti consumino subito tutto l’alimento senza che questo rimanga inutilizzato attirando topi o altri infestanti;
- usare ciotole per la somministrazione del cibo usa e getta da rimuovere quanto prima;
- scegliere cibi adatti;
- creare dei punti di alimentazione al riparo dagli agenti atmosferici (sole e pioggia);
- individuare luoghi adatti per i ricoveri e se questi sono situati in luoghi privati, concordarli con i proprietari;
- tenere sempre pulito.
Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio. I Comuni d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.